I prodotti Arquati, in ambito di ristrutturazione, possono rientrare in questa agevolazione.

Prorogato il Superbonus 110% fino al 2023.  Lo prevede la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Questa la notizia degli ultimi giorni. Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale e agli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Anche i prodotti Arquati rientrano in questa agevolazione. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione solare, ad esempio, se inseriti in un quadro di ristrutturazione tale da permettere l’avanzamento di classi energetiche, allora sono compresi nel superbonus. Sono costi trainati da interventi come cappotto termico, sostituzione caldaia e/o impianti di raffrescamento. Permettere a cittadini e imprese di programmare meglio gli interventi, consentirà ad una platea maggiore la possibilità di ottenere, per i loro immobili, una maggiore efficienza da un punto di vista energetico e sismico. 

Arquati è amico dell’ambiente mettendo quindi alla base della loro filosofia di lavoro, l’utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati, sostenibili ed ecologici. A questo proposito, Arquati pone sempre l’attenzione sulla qualità dei prodotti, accompagnata da una reale attenzione ai processi produttivi e al sapiente utilizzo delle risorse energetiche, con una particolare attenzione alle fonti rinnovabili, per ridurre l’impatto ambientale di tutti i processi. 

COME FUNZIONA IL SUPERBONUS 110%

Il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, d’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL SUPERBONUS

I soggetti interessati al bonus sono: 

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires, invece, rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.