A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 11/2023 del 16/02/2023 lo Sconto in fattura non è più applicabile Resta attiva la Detrazione Fiscale in 10 anni a carico del contribuente.
Di conseguenza, tutti i contenuti relativi allo sconto in fattura presenti in questo articolo, sono da considerarsi non più attuali.
Guida al nuovo Superbonus 110%: proroga a giugno 2022 con quote differenziate in funzione dell’anno di sostenimento della spesa, ampliamento beneficiari e novità per i proprietari unici
Con l’approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio della Camera la maxi detrazione del 110% a partire dal 2021 dovrebbe cambiare aspetto:
- Proroga fino al 30 giugno 2022 delle agevolazioni superbonus per consentire il giusto avvio dei lavori (per i condomini è prevista una proroga al 31 dicembre 2022).
- Ripartizione della detrazione in 5 quote costanti per le spese sostenute fino al 31/12/2021 e in 4 quote costanti per quelle sostenute nel 2022.
- Introduzione di altri interventi che possono godere del 110%.
Oggetto del superbonus restano sempre le spese sostenute per interventi effettuati su immobili siti nel territorio italiano e rivolti a:
- Risparmio energetico (quelli indicati dall’art. 119, DL 34/2020,
- Interventi antisismici che danno diritto al sismabonus (art. 16, DL 63/2013),
- Oltre a quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui parliamo più avanti.
Di fatto, la scadenza originaria del 31/12/2021 viene prorogata al 30/06/2022.
Proporzionalmente modificata anche la scadenza, per i condomini che già in origine avevano la scadenza della maxi detrazione del 110% al 30/6/2022, ma che con i nuovi emendamenti potrebbero godere del 110% effettuando interventi fino al 31/12/2022.
La novità assoluta
Una importante novità è introdotta ampliando sia la platea degli interventi che la platea dei soggetti beneficiari.
- Barriere architettoniche: si estende il superbonus anche ai lavori sugli edifici finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche ex art. 16bis, co. 1, lett. e) TUIR, in presenza di soggetti diversamente abili
- Ultrasessantacinquenni non diversamente abili: sono ammessi al 110% anche i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche seppur non in presenza di soggetti diversamente abili, ma effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni.
- Zone in stato di emergenza sismica: l’aumento del 50%o dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici (come da modifiche già previste dal Decreto Agosto) viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. Inoltre si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
- Fotovoltaico sulle pertinenze. La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (ciò da seguito ad una serie di risposte ad interpelli alle quali il fisco ha risposto in questi mesi).
- Rimodulazione della detrazione per l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è riconosciuto il 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine
La “monoproprietà”
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Proroga automatica per la cessione del credito e lo sconto in fattura
Prorogando la detrazione per il superbonus, si va a prorogare anche la norma prevista dall’art. 121, DL 34/2020 che prevede cessione del credito e sconto in fattura per i soli interventi effettuati fino al dicembre 2021 (e non solo quelli che danno diritto al 110%). Infatti le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’art.119 (l’estensione sembrerebbe quindi rivolta ai soli interventi da superbonus e non anche agli altri previsti dall’art. 121).
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